Art. 4.

      1. In ordine alle finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, nell'ambito delle figure professionali sociali previste dall'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è definito il profilo professionale della figura denominata «mediatore familiare».
      2. Con regolamento del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la figura professionale di cui al comma 1, da formare con i corsi di specializzazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di specializzazione.
      3. Per la istituzione dei corsi di cui al comma 2 del presente articolo, le università possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di comprovata esperienza nell'ambito della mediazione familiare.